febbraio, 2009

feb 21 2009

Conservare la classe di merito dell’R.C.Auto in caso di incidente

Pubblicato da in Assicurazioni

La formula assicurativa R.C. Auto con meccanismo bonus malus prevede che normalmente, per ogni incidente causato con colpa, si perdano due classi, con il conseguente aumento del premio assicurativo. Questa regola generale però prevede alcune eccezioni.

Non conviene sempre far risarcire il danno alla compagnia propria o altrui (con il risarcimento diretto). Quando il sinistro è di modesta entità, può essere conveniente pagare in prima persona il danno ed evitare di perdere due classi, per recuperare le quali occorrerebbero poi 2 anni senza causare incidenti. Anche se si decide di procedere in questo modo, è sempre consigliabile denunciare comunque il sinistro alla propria assicurazione, specificando che si intende procedere personalmente alla liquidazione del danno.

La facoltà di risarcirsi il danno da soli non è però compresa in tutte le polizze di responsabilità civile: in questo caso occorre accertarsi delle condizioni previste dalla propria polizza o, meglio ancora, richiedere nel momento in cui si firma il contratto di avere questa opzione.

Con la nuova normativa dell’indennizzo diretto, il risarcimento viene liquidato dalla compagnia assicurativa del soggetto danneggiato.

In questo caso, ci si rivolge alla CONSAP, (la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Nella comunicazione che si invia all’Istituto, con unica sede a Roma, bisogna specificare tutti i danni inerenti al sinistro, le persone e gli altri veicoli coinvolti, la loro compagnia di assicurazione, la data, il luogo e l’ora in cui il sinistro si è verificato. Sarà poi la stessa CONSAP a spedire all’interessato una lettera con l’importo del risarcimento, che è considerato un dato personale e riservato.

Se si decide di "salvaguardare" la propria classe di merito e pagare personalmente il risarcimento della somma, l’ufficio presso il quale bisogna liquidarla si chiama Stanza di Compensazione, che spedirà sempre via posta il documento da portare alla propria compagnia di assicurazione, che conserverà o restituirà quindi la classe di merito corretta. Per poter avviare questa procedura, occorre che il danno del sinistro sia stato risarcito a titolo definitivo. Tutte le informazioni relative ai servizi CONSAP si possono trovare sul sito www.cosvap.it.

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feb 17 2009

Massimali R.C.Auto: in aumento

Pubblicato da in Assicurazioni

Secondo la norma in vigore, Dpr 19 aprile 1993, l’assicurazione R.C.Auto deve essere stipulata per un importo non inferiore a 774.685,35 euro per ogni sinistro. La Legge comunitaria approvata dal Senato italiano il 18 gennaio scorso stabilisce che entro l’11 dicembre 2009 le coperture minime andranno alzate della metà prevista, pari ad almeno 2,5 milioni di euro, e poi, entro l’11 giugno 2012, l’adeguamento dovrà essere totale con l’importo che arriverà a 5 milioni di euro.

Con questo adeguamento imposto dalla Quinta direttiva auto recepita in Italia dal Dlgs 198/07 (emanato nel rispetto dei criteri di delega della Legge comunitaria 2006) si prevede quindi l’aumento dei massimali di copertura minimi legali ad un milione di euro per ciascuna vittima o a 5 milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni alla persona, e ad un milione di euro per sinistro per i danni alle cose.

Un ritocco sugli importi che secondo l’Unione Europea si è reso necessario perché l’importo attuale, rappresenta una somma che, a fronte della gravità degli incidenti che si verificano sulle strade e dei criteri di liquidazione adottati dai tribunali, risulta assolutamente inadeguata.

Il massimale, è una clausola importantissima del contratto R.C.Auto e rappresenta la somma massima che la Compagnia assicuratrice è disposta a rimborsare al terzo danneggiato nel caso in cui sia il cliente a provocare l’incidente. Qualora, la somma garantita dovesse risultare insufficiente per liquidare tutti i danni provocati, una parte del risarcimento resterebbe a carico dell’assicurato responsabile, con l’ulteriore conseguenza, in caso di insolvenza di quest’ultimo, che le vittime rischierebbero di essere risarcite soltanto in parte.

Vittorio Verdone, direttore Auto, distribuzione e consumatori di Ania osserva che la data dell’11 dicembre 2009 non è così lontana. Molti contratti sono già adeguati a massimali superiori, mentre altri in scadenza lo saranno gradualmente a partire già da un anno prima, quindi dai prossimi mesi.

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feb 13 2009

Le limitazioni dell’R.C.Auto

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Le limitazioni della polizza di responsabilità civile per le auto riguardano i soggetti ai quali si può applicare la copertura assicurativa per i danni causati a terze persone, ed a seconda degli accordi presi con la propria compagnia al momento della stipula della polizza cambia anche il numero delle persone che possono guidare la macchina assicurata.

Ciò significa che i danni sofferti dalla persona assicurata non sono coperti dalla polizza di responsabilità civile, che riguarda solo ed esclusivamente i danni arrecati agli altri. A parte questi, infatti, la copertura assicurativa non risponde dei danni al conducente dell’auto, o al suo usufruttario o a colui che la ha eventualmente presa a noleggio. Inoltre non sono coperti i coniugi, i conviventi more uxorio, i parenti in linea diretta sia ascendente che discendente (né i figli, né i genitori) e nemmeno i parenti fino al terzo grado (anche se sono conviventi o se possono essere considerati a carico dell’assicurato). Infine, se l’assicurato è una società, non sono coperti dalla polizza di responsabilità civile i soci a responsabilità illimitata e i loro parenti, coniugati o discendenti secondo le condizioni di cui si è appena accennato.

Tutto questo vale, esclusivamente per gli incidenti causati con colpa. Per quelli causati da altre persone, interviene la compagnia assicurativa della controparte, oppure, con le norme del risarcimento diretto, la propria compagnia che poi chiederà all’altra il rimborso per l’ammontare che ha pagato.

Per quanto riguarda la copertura assicurativa verso terzi, la polizza può essere stipulata prevedendo tutta una serie di soggetti che ne sono coperti quando sono alla guida del veicolo assicurato. Maggiore è il numero di questi soggetti, maggiore ovviamente sarà l’importo del premio da pagare. Più persone infatti sono abilitate alla guida del veicolo, più aumentano i rischi di incidente e quindi, di conseguenza cambierà l’entità del premio da corrispondere alla compagnia di assicurazione. Il premio è invece più basso nel caso estremo della guida esclusiva, quando solo il contraente può guidare il veicolo e solo per lui vale la polizza assicurativa. Il caso opposto è quello della guida libera. Tutti possono guidare quel veicolo, la copertura assicurativa sarà sempre valida a prescindere da chi tiene in mano il volante. In questo caso, però, il premio assicurativo rischia di essere particolarmente più alto di quello base.

Ci sono poi formule intermedie, a costi ragionevoli, che consentono di cedere il volante ed di estendere la copertura ai membri del solo nucleo familiare.

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feb 11 2009

Il massimale nell’R.C.Auto

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In una polizza assicurativa di responsabilità civile, per massimale si intende il livello massimo che può essere risarcito per i danni provocati a terze persone. Oltre quel livello, è l’assicurato a rispondere in prima persona e di tasca proprio per tutti i danni che ha prodotto. Come si può ben immaginare si tratta di un’evenienza infausta, dalla quale ci si può cautelare alzando il premio da pagare.

Per la vecchia legge, il massimale minimo che le compagnie assicurative dovevano garantire di risarcire, era equivalente a 750mila euro, stabilito dalla legge sulla R.C. auto del 1969. Oggi, dopo 40 anni, questa somma potrebbe non bastare a coprire tutti i danni causati in un incidente. Il massimale previsto per legge in Italia è uno tra i più bassi di tutta l’Unione Europea. Infatti, nel caso di incidenti con morti o feriti molto gravi, il calcolo dei danni patrimoniali, biologici e morali predisposto dalla magistratura, può essere molto alto, talvolta ben al di sopra di questa cifra. In particolare, il danno patrimoniale è proporzionale al reddito di cui la persona infortunata è stata privata, e può essere quindi anche molto ingente. Infatti, oggi i massimali minimi sono di 1 milione di euro per i danni alle cose e di 5 milioni di euro per i danni arrecati alle persone.

Nel raggiungere e superare il massimale concorrono solo ed esclusivamente le spese dovute alle vittime dell’incidente, e non possono quindi essere conteggiate le spese per accertare la responsabilità, come ad esempio parcelle legali o spese di tribunale. Comunque, tutte le compagnie offrono la possibilità di godere di un massimale più alto, pagando in proporzione un premio assicurativo più elevato. Alcune compagnie, non tutte, prevedono anche la possibilità, a fronte del pagamento di un premio piuttosto alto, di essere garantiti nel risarcimento di qualsiasi cifra alla quale possano ammontare i danni causati, quindi senza massimale.

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feb 09 2009

Il meccanismo bonus malus nell’R.C.Auto

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Il meccanismo bonus malus è quello che regola la maggior parte delle polizze assicurative di responsabilità civile delle automobili. Il bonus malus fa si che il costo del premio assicurativo di una polizza sia sempre diverso di anno in anno. Si può pagare di meno, se non si provocano incidenti, o pagare di più, se invece se ne provocano.

Il sistema bonus malus è diviso in classi di merito, a ciascuna delle quali corrisponde un importo diverso da pagare come premio. Le classi vanno generalmente dalla 18, che è la più alta e costosa, alla 1, la più bassa ed economica, con un dislivello che dall’una all’altra triplica il costo del premio.

Gli avanzamenti verso l’alto (classe alta, con premio più caro) sono più rapidi di quelli verso il basso (classe bassa, premio meno caro). Quando si provoca un incidente infatti si scala di 2 classi verso il basso. Quando trascorre un intero anno senza incidenti si guadagna una classe verso l’alto. Quindi il sistema del bonus malus è costruito per essere particolarmente incentivante nei confronti degli stili di guida sicuri e prudenti. È statisticamente provato che il meccanismo bonus malus ha avuto effetti positivi sui dati degli incidenti stradali in tutte le realtà nazionali dove è stato introdotto.

Il bonus malus non tiene conto di tutto l’anno assicurativo per promuovere o retrocedere gli assicurati, ma solo di un periodo "di osservazione" che scade 2 mesi prima della scadenza della polizza. Si entra nel meccanismo bonus malus nella classe 14°, alla quale corrisponde la cosiddetta tariffa base.

Con il passare degli anni poi ci si muove verso l’alto o verso il basso, a seconda che si causino o meno sinistri in seguito ai quali si verifichino danni a cose o persone. Se un sinistro viene provocato dopo la fine di tale periodo verrà incluso nel periodo di osservazione dell’anno successivo e nel bonus malus di 2 anni dopo.

Per facilitare i passaggi da una compagnia all’altra, e per non far perdere all’assicurato la propria classe di merito, è stato istituito un sistema chiamato classe di conversione universale, che attraverso l’uso di predisposte dall’Isvap, si può confrontare la classe di merito della propria compagnia assicurativa (classe interna o contrattuale) con quella universale dell’Isvap, che può essere poi tradotta nella classe di merito di qualsiasi altra compagnia di assicurazione.

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