Risarcimento Diretto

Dal primo gennaio 2007, è entrato in vigore il risarcimento diretto che consente di velocizzare i pagamenti dei sinistri, che saranno liquidati dalla propria compagnia assicuratrice, la quale poi si rivarrà sulla compagnia del responsabile dell’incidente.
 
Il danneggiato, una volta stabilito lo stato di colpevolezza, dovrà presentare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mano con ricevuta di consegna, alla propria compagnia assicuratrice la domanda di risarcimento danni, in cui nel caso siano presenti lesioni a persone, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:

  • l’entità delle lesioni subite;
  • il reddito dell’assicurato, l’età, il lavoro svolto;
  • documentazione medica che dichiari l’avvenuta guarigione, e se tale guarigione riservi postumi permanenti;
  • la relativa parcella del medico legale di parte;
  • la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;

Nella domanda di risarcimento, se i danni subiti sono rivolti solamente a cose e al veicolo, dovranno essere presenti:

  • le targhe dei due veicoli coinvolti;
  • il giorno e il luogo in cui le cose danneggiate possono essere visionate per accertare l’entità del danno;
  • i nomi degli eventuali testimoni;
  • i nomi degli assicurati;
  • la descrizione della modalità del sinistro;
  • la denominazione delle rispettive compagnie assicurative;
  • l’eventuale intervento dei vigili urbani, polizia, ecc.

La procedura del risarcimento diretto non è applicabile nei casi in cui i veicoli coinvolti siano più di due e i danni agli occupanti risultino con postumi permanenti superiori al 9%. 

Una volta analizzata la domanda di risarcimento dei danni, l’assicurazione paga al proprio cliente la somma dovuta entro 15 giorni dalla presentazione di questa.