'Salute'

ott 26 2009

Polizza infortuni Unica Reale

Pubblicato da Il Conte in Assicurazioni

Unica Reale è la polizza infortuni di Reale Mutua Assicurazioni, capace di offrire al proprio assicurato varie garanzie tra cui:

ZANOX_logo_120x60.jpg

Garanzia caso morte: se il contraente assicurato dovesse morire causa infortunio, Reale Mutua Assicurazioni liquiderà la somma assicurata ai beneficiari. E’ inoltre previsto un ulteriore indennizzo in caso di figli minori o invalidi al 60%. Questo indennizzo è del 20% in caso di morte per infortunio di un genitore assicurato, o del 50% in caso di commorienza per infortunio nel medesimo sinistro di entrambi i genitori, dei quali almeno uno assicurato. Il capitale liquidabile non può essere superiore ai 350.000 euro.

Garanzia invalidità permanente: la compagnia liquida il proprio assicurato se causa infortunio, egli dovesse riscontrare una invalidità permanente. L’indennizzo è calcolato applicando la percentuale di invalidità accertata diminuita delle franchigie di seguito indicate. Per massimali fino a 250.000 la franchigia è del 5%, mentre per massimali eccedenti i 250.000 la franchigia è del 10%. Se l’infortuni dovesse provocare un invalidità permanente pari o superiore al 60%, Reale Mutua Assicurazioni liquiderà l’intera somma stipulata in polizza. Per invalidità permanente superiori al 15% del totale, l’indennizzo è liquidato applicando la % di invalidità accertata alla somma assicurata per invalidità permanente, senza franchigia.

Garanzia rimborso spese: per la cura delle lesioni determinate da infortunio, Reale Mutua rimborsa fino alla concorrenza del massimale assicurato. In caso di ricovero, riconosce 100 euro per ogni giorno di pernottamento, dopo il ricovero o in assenza di ricovero, le spese sostenute sono rimborsate fino a 2.500 euro per sinistro. Le spese per materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi dentarie sono rimborsabili fino a 2.500 euro. Questa polizza garantisce anche le spese per l’assistenza infermieristica domiciliare con il limite di 50 euro per un massimo di 90 giorni per un anno assicurativo.

Rendita vitalizia: se l’infortunio provocasse un’invalidità permanente pari o maggiore del 60% del totale, Reale Mutua mediante una polizza vita assicura il pagamento di una rendita vitalizia.

Per queste ed ulteriori informazioni si rimanda il lettore al sito ufficiale di Reale Mutua Assicurazioni.

No Commenti

ott 19 2009

Offerta Polizza Vita con Novit Persona

Pubblicato da Il Conte in Assicurazioni

Novit Persona, è la polizza infortuni proposta da Novit Assicurazioni capace di prestare al proprio assicurato varie garanzie tra cui:

Garanzia invalidità permanente: viene garantito l’indennizzo definito in polizza in caso di invalidità permanente totale dovuta ad infortunio. Se l’assicurato, causa infortunio, dovesse subire un’invalidità permanente parziale, Novit Assicurazioni liquida il capitale in modo proporzionale al grado di invalidità permanente indicato nelle tabelle indicate nelle condizioni di polizza rilasciate dalla stessa compagnia.

Le franchige della Garanzia invalidità permanente sono:

  • capitali fino a 150.000 euro, l’indennizzo si calcola considerando un 3% sul grado di invalidità permanente accertato
  • capitali da 150.000 a 250.000 euro, l’indennizzo si calcola applicando uno scoperto del 5%,
  • capitali superiori ai 250.000 euro ed inferiori ai 500.000, l’indennizzo si calcola con una franchigia del 10%,
  • capitali superiori ai 500.000 euro, l’indennizzo si calcola con uno scoperto del 15%.

Garanzia caso morte: nel caso in cui l’assicurato dovesse morire causa infortunio, gli eredi designati in polizza dal contraente verranno liquidati del capitale definito nella polizza al momento della sottoscrizione del contratto. Questa garanzia prevede una maggiorazione del capitale in caso di commorienza dei due genitori nello stesso infortunio, in questo caso, Novit Assicurazioni riconosce agli eredi di età inferiore ai diciotto anni o con invalidità permanente pari o superiore al 60%, un incremento del 50% del capitale indennizzabile.

Garanzia inabilità temporanea: nel caso in cui l’assicurato, causa infortunio, dovesse subire un’inabilità temporanea, la compagnia assicurativa liquiderebbe quest’ultimo del capitale definito in polizza per un massimo di 365 giorni per anno assicurativo.

La Garanzia inabilità temporanea ha delle franchigie, che si calcolano in termini di giorni indennizzabili:

  • per somme assicurate pari o inferiori ai 25,00 euro, non vengono pagati i primi 7 giorni,
  • per somme assicurate e comprese tra i 25,01 e i 60 euro, non vengono pagati i primi 10 giorni,
  • per somme assicurate superiori ai 60 euro, non vengono pagati i primi 15 giorni.

Garanzia indennità da gessatura: se l’infortunio dovesse provocare all’assicurato l’applicazione della gessatura, Novit Assicurazioni riconoscererebbe la somma assicurata per un periodo massimo di 90 giorni

Indennità giornaliera da ricovero per infortunio: in caso di ricovero causa infortunio, l’assicurato verrà liquidato della somma assicurata definita in polizza per ogni giorno di ricovero per un massimo di 180 giorni.

Rimborso spese di cura da infortunio: questa garanzia permette all’assicurato di essere rimborsato delle spese da lui sostenute per la cura post infortunio.

No Commenti

mag 15 2009

Assicurazione malattia

Pubblicato da Il Conte in Assicurazioni

Un’assicurazione malattia copre il rischio di spese originate da malattie, infortuni e interventi chirurgici.

La compagnia assicuratrice si impegna a risarcire l’assicurato, dietro pagamento di un premio, i costi sostenuti per un ricovero causato da malattia, infortunio o intervento chirurgico.

La garanzia offerta è valida in tutto il mondo. Affinché la garanzia diventi operativa deve esserci un reale stato patologico che necessita di ricovero o di intervento chirurgico; gli accertamenti preventivi infatti non rientrano nella polizza, dato che manca il requisito di imprevedibilità dell’evento, fondamentale per questo tipo di contratto assicurativo.

Normalmente sono inclusi anche il rimborso delle spese mediche (compresi i medicinali) affrontate nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero.

La garanzia può prevedere una copertura completa oppure limitata ai soli cosiddetti “grandi interventi” e può essere estesa al pagamento di una indennità giornaliera da ricovero.

Fonte: www.university.it

No Commenti

mar 18 2009

Copertura per incidenti causati dal Gas

Pubblicato da Il Conte in Assicurazioni

Il gas ha diversi usi domestici: riscaldamento, produzione di acqua calda, cottura di cibi.

Se si verifica un incidente, è bene sapere che chiunque utilizzi, anche occasionalmente gas metano o qualsiasi tipo di gas fornito attraverso reti di trasporto, beneficia automaticamente di una copertura assicurativa.

Nel rispetto della delibera 152/03, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha istituito un’assicurazione che copre gli utenti in caso di incendi, infortuni e responsabilità civile dovuti a uso del gas, fornito tramite un impianto di distribuzione a valle del punto di consegna.

L’assicurazione, stipulata dal Comitato italiano gas (Cig) con l’Aurora Assicurazioni Spa, copre chi usa, anche saltuariamente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana e reti di trasporto, familiari, conviventi e dipendenti.

La copertura assicurativa è valida sull’intero territorio nazionale e, perché gli utenti siano informati dell’esistenza della polizza, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha chiesto ai fornitori di riportare in bolletta indicazioni precise e il Numero verde del Cig, 800929286, da contattare tutti i giorni lavorativi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 per richiedere ulteriori notizie.

In caso si verifichi un incidente, l’utente deve compilare e spedire un apposito modulo di denuncia, disponibile on line all’indirizzo www.cig.it (nelle sezione: Assicurazione clienti finali).

E’ possibile richiedere maggiori informazioni via email, all’indirizzo assigas@cig.it o al numero di fax 02/52.03.76.21

No Commenti

mar 16 2009

Assicurazione Vita: polizza temporanea caso morte

Pubblicato da Il Conte in Assicurazioni

La polizza temporanea caso morte, copre il rischio nel caso in cui l’assicurato venga a mancare a seguito di infortunio o malattia.

Si tratta di una polizza con un premio fisso e un risarcimento già stabilito al momento della stipula del contratto, che può avere diverse durate, posto che comunque è facoltà dell’assicurato recedere da esso quando vuole.

Le compagnie di assicurazioni hanno diverse polizze temporanea caso morte:

  • standard, veloci, basta la compilazione di un questionario, i risarcimenti sono limitati;
  • personalizzate, nelle quali, secondo i massimali o l’età, verrà fatta effettuare anche una visita medica.

Nelle polizze temporanee caso morte stipulate senza visita medica, esistono le cosiddette clausole di carenza in cui si dice che se la morte dell’assicurato avviene nei sei mesi successivi al perfezionamento della polizza, l’assicurazione risarcisce solo i premi versati. La clausola non vale se la morte è conseguenza di malattia infettiva acuta o infortunio.

Un altro aspetto da tenere presente riguarda il fatto che la polizza temporanea caso morte è definita polizza a fondo perduto, perchè, nel caso in cui al termine del contratto l’assicurato sia ancora in vita, la compagnia di assicurazioni non è tenuta a versargli nessun corrispettivo.

La polizza temporanea caso morte è un buon prodotto per affrontare le difficoltà economiche che insorgerebbero in una situazione di disgrazia come la morte di un componente della famiglia mantendo costi contenuti.

No Commenti

Succ. »