Tutela del Consumatore nell’R.C.Auto

Per fare la scelta più adatta alle proprie esigenze risparmiando soldi, ogni consumatore deve confrontare le offerte e i prezzi di più assicurazioni prima di sottoscrivere un contratto R.C.Auto.

La legge n. 57/2001 volta a garantire la trasparenza, la leale concorrenza tra competitors e la corretta informazione nei confronti dei clienti, a tutela del consumatore, prevede:

  • l’obbligo alle compagnie assicuratrici di rendere visibili (nelle filiali e sulla loro presenza internet) le tariffe dei premi annuali dei diversi profili, le condizioni sulle polizze e di elencare a contratto eventuali clausole in modo chiaro ed evidente;
  • la comunicazione anticipata (di almeno 60 giorni dalla data di scadenza della polizza) riguardo ad eventuali aumenti del premio assicurativo. Se tale norma non fosse rispettata, l’assicurato può reclamare il rinnovo della polizza allo stesso costo dell’anno precedente;
  • la facoltà di avvisare la compagnia del recesso della polizza (in caso fosse a tacito rinnovo, ovvero automatico) anche a mezzo fax, fino a 30 giorni prima della sua data di scadenza; ma in caso di rincaro del premio maggiore rispetto al tasso d’inflazione legale (definito annualmente) la richiesta di recesso può essere inviata, anche via fax, fino all’ultimo giorno di validità del contratto assicurativo;
  • il diritto dell’assicurato di conoscere l’importo esatto del danno rimborsato dall’assicurazione per coprire i danneggiamenti causati a terzi;
  • il diritto dell’assicurato di ricevere, almeno 30 giorni prima dalla scadenza della polizza, l’attestato di rischio (documento che indica il numero di sinistri legati all’assicurato negli ultimi cinque anni e la classe di merito di provenienza e di destinazione in caso di stipula di una nuova polizza).

Fonte: www.studiocataldi.it