Furto e Incendio

Le assicurazioni Auto Rischi Diversi non sono obbligatorie e tutelano l’assicurato dai rischi non coperti dalla R.C.Auto.

Tra le polizze più conosciute ci sono l’assicurazione furto, la polizza incendio, l’assicurazione cristalli e la kasko.

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La compagnia di assicurazioni risarcisce l’assicurato dei danni per la perdita totale o il danneggiamento dell’auto, in conseguenza di furto o rapina (compresi i danni in caso di tentativo, non riuscito, di furto o rapina, i danni subiti dall’auto durante la circolazione successiva al furto o alla rapina, fino al momento del ritrovamento e le spese di recupero e ricovero dell’auto per ordine della Pubblica Autorità). L’assicurazione furto auto può essere estesa anche ad eventuali optional ed impianti, mentre non sono risarcibili i danni causati alle cose trasportate.

In caso di rapina o furto dell’autovettura l’assicurato deve inviare alla propria compagnia la denuncia fatta all’Autorità di Polizia. In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, l’assicurato dovrà inviare alla compagnia l’estratto generale del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilisti), la dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato e un documento attestante l’archiviazione dell’istruttoria penale riguardante il furto.

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In caso di distruzione o sottrazione totale del veicolo, la compagnia corrisponde all’assicurato il valore commerciale determinato sulla base dell’importo ottenibile dalla vendita del veicolo. In caso di danneggiamento dell’auto o di sue parti, l’ammontare del danno è pari al costo delle riparazioni.

L’assicurazione incendio auto, spesso è fornita dalle compagnie assicurative solo insieme alla stipula di una polizza furto nell’ambito del ramo di assicurazioni auto rischi diversi.

La polizza incendio auto copre i danni causati all’auto o a sue parti in seguito a incendio. Sono risarciti anche i danni provocati dal fuoco per cause esterne (fulmini e scoppio del carburante), e interne (corto circuito dell’impianto elettrico o surriscaldamento del motore). 

Non rientrano nella polizza i danni provocati dall’incendio alle cose trasportate, i danni non derivanti da uno sviluppo di fiamma, l’incendio doloso o per colpa dell’assicurato, del contraente, dei familiari o dipendenti, i danni dovuti a un atto vandalico e quelli in occasione di un evento atmosferico, eventualità che possono essere assicurabili facendone precisa richiesta all’assicuratore.