Sul mercato italiano delle assicurazioni, ci sono diverse tipologie di polizze infortuni capaci di soddisfare le esigenze che possono manifestarsi nella vita quotidiana proteggendosi dalle conseguenze economiche che può avere un infortunio.
Per infortuni, in termini assicurativi, si intendono tutti quegli eventi di carattere non prevedibile né controllabile (quindi fortuito) esterni all’assicurato, di carattere violento e che procurino lesioni fisiche osservabili e misurabili.
L’ assicurazione può prevedere una copertura completa del lavoro e del tempo libero o limitarsi a uno di essi.
Per quanto riguarda le possibili conseguenze di un infortunio, queste possono appartenere, secondo le polizze assicurative, a tre grandi categorie: quella di inabilità temporanea, quella di invalidità permanente e il caso morte.
- L’inabilità temporanea, cioè l’impossibilità, totale o parziale, di svolgere la propria attività lavorativa per un periodo limitato di tempo. Con questa garanzia si ha diritto a un indennizzo, cioè a una diaria che copre i giorni di lavoro persi dall’assicurato, il cui importo è stabilito nella polizza. La polizza di inabilità temporanea è molto usata dai liberi professionisti o dai lavoratori autonomi, che non hanno diritto ai cosiddetti "giorni di malattia" garantiti contrattualmente, come nel caso, ad esempio, dei lavoratori del settore pubblico.
- L’invalidità permanente, si verifica quando i danni subiti a causa dell’infortunio non sono reversibili e anzi condizioneranno tutta la vita futura dell’assicurato ledendone la capacità di svolgere un’attività lavorativa. L’invalidità permanente viene calcolata con un valore percentuale che corrisponde al tipo di menomazione fisica o sensoriale a cui corrisponde il danno. Il risarcimento è proporzionale alla percentuale di invalidità (misurata in base a tabelle medico-legali stabilite nel contratto) e al capitale assicurato.
Per assegnare un valore all’invalidità ci si rifà ad apposite tabelle, preparate e costantemente aggiornate dall’Ania e dall’Inail. Per quanto riguarda le invalidità non previste dalle tabelle, per valutarle la compagnia di assicurazione può predisporre un’apposita perizia medica. - La morte conseguente a infortunio; l’importo del capitale assicurato è stabilito nel contratto e verrà liquidato agli eredi o al beneficiario indicato in polizza.
Il caso del decesso per infortunio invece prevede un risarcimento o una rendita per il beneficiario indicato nella polizza infortuni dall’assicurato. E’ possibile anche non specificare il beneficiario della polizza. In questo caso, il risarcimento verrà suddiviso in parti uguali fra gli eredi dell’assicurato. La polizza con il caso morte, allo stesso modo di quella per l’invalidità permanente, è molto indicata per le famiglie mono-reddito o per chi svolge mansioni rischiose.
Un’attenta analisi aiuta a determinare il giusto abbinamento tra il rischio che si desidera assicurare e la forma di assicurazione da scegliere combinando l’una e l’altra garanzia.