Le polizze Vita Miste uniscono garanzie diverse ed hanno come finalità sia quella previdenziale che quella di accumulazione del risparmio (un capitale o una rendita alla scadenza, la copertura per malattia, invalidità e decesso).
La parte più importante del premio versato dal contraente viene utilizzata per la costituzione del capitale o della rendita pagabili alla scadenza, mentre la parte rimanente di premio è riservata alla copertura degli altri rischi.
Il contraente nel momento della stipula del contratto, deve esaminare con attenzione:
- prestazioni offerte dal contratto (capitale, rendita, “cedole” periodiche);
- eventi (sopravvivenza, morte, invalidità) in base ai quali le prestazioni devono essere pagate;
- misura del premio investito: non tutto il premio versato viene investito;
- entità dei costi gravanti sul contratto (caricamenti – costi gravanti sui premi per far fronte alle spese di acquisizione e di gestione delle polizze da parte della compagnia – e commissioni di gestione);
- rischi finanziari collegati alle prestazioni (se il contratto comprende la garanzia di restituzione dei premi complessivamente investiti e/o il riconoscimento di un rendimento minimo);
- durata della copertura assicurativa;
- riscatto della polizza (la richiesta di liquidazione anticipata del capitale rispetto alla scadenza del contratto);
- eventuali limitazioni della copertura caso morte per l’esclusione di alcune cause di decesso (ad es. suicidio).
L’assicuratore, a fronte dell’opzioni richieste dall’assicurato, si impegna tutelaro in prestazioni diverse che si concretizzano:
- nella corresponsione di un capitale all’assicurato, se in vita alla scadenza contrattuale, o al beneficiario in caso di morte anticipata dell’assicurato stesso (mista ordinaria con pagamento di un premio unico iniziale);
- nella corresponsione, entro il termine prefissato, del capitale pattuito all’assicurato, se in vita, o al beneficiario in caso contrario; l’assicuratore, in quest’ultimo caso, non ha diritto a percepire gli ulteriori premi annui convenuti che non siano ancora scaduti (mista a termine fisso);
- nella corresponsione al beneficiario del 50% del capitale al momento del decesso dell’assicurato e dell’ulteriore 50% al termine del differimento (semimista);
- nella corresponsione, a scadenza, di un capitale maggiorato all’assicurato ovvero al beneficiario in caso di premorienza di quest’ultimo (mista rivalutabile).