Glossario

Abbuono
Rimborso di quota di premio pagata su un contratto annullato per sostituzione, che viene riportato nella polizza sostitutiva.
Accessori (del veicolo)
Il termine ricorre nella garanzia Furto. Indica alcuni componenti o accessori delle autovetture. Gli "optional" acquistati con l’auto sono distinti dagli accessori aggiunti dopo l’acquisto. La presenza di accessori o optional comporta tassazioni di premio più elevate.
Accessori (del premio)
È una maggiorazione del premio netto, che viene spesso fornita come indicazione a parte ma forma parte integrante del premio stesso, a costituire il "premio imponibile".
Accidentalità
Non sono considerati accidentali, e pertanto non sono coperti da assicurazione, quei comportamenti formalmente colposi ma ripetitivi.
Acconto sulla liquidazione
Il giudice istruttore può decidere di liquidare al danneggiato fino al 4/5 della somma totale del danno presumibile (di responsabilità civile).
Accordo delle parti
Requisito imprescindibile del contratto, sussiste quando alla proposta di una parte contrattuale, segue l’accettazione dell’altra parte contrattuale.
Agente di assicurazione
Secondo la definizione fornita dall’art. 2 dell’Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione, "è agente di assicurazione colui che, iscritto all’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia".
Agenzia di assicurazione
Struttura periferica di un’impresa di assicurazione organizzata a gestire ed acquisire affari assicurativi.
Aggressioni
Perché gli infortuni sofferti a seguito di aggressioni siano compresi in garanzia non ci dovrà essere stata parte attiva dell’assicurato agli stessi atti violenti.
Albo nazionale degli agenti di assicurazione
La legge 7 febbraio 1979, n. 48 ha istituito presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, l’Albo nazionale degli agenti di assicurazione, stabilendo che l’attività di tali intermediari non può essere esercitata senza la loro preventiva iscrizione.
Ammortamento (Assicurazione vita)
È il rimborso graduale di un prestito in cui il debitore, oltre a pagare periodicamente gli interessi sul debito ancora da estinguere, rimborsa una parte della somma prestata, estinguendo così gradualmente il prestito.
Annullabilità e risoluzione (contratti in violazione di legge)
Le polizze non gestite a norma di legge sono annullabili; quelle assunte da imprese operanti in violazione di legge o del divieto di assumere nuovi affari sono risolute su semplice denuncia del contraente.
Anticipata risoluzione (del contratto assicurativo)
Può avvenire consensualmente o ad iniziativa di una delle parti: dell’assicurato (che comunica all’assicuratore la cessazione del rischio), dell’assicuratore che si avvale di norme di legge (sulle dichiarazioni inesatte o reticenti oppure sull’aggravamento di rischio o sulla diminuzione di questo) o della clausola di recesso dopo ogni denuncia di sinistro.
Antieconomicità
Essendo la spesa per riparare un bene danneggiato superiore al valore del medesimo all’atto del danno, altro non resta da fare che rinunciare alla riparazione e sostituire tale bene con altro uguale o analogo.
Arbitrato
Le parti di un contratto si impegnano a deferire ad uno o più arbitri la soluzione di determinate controversie, nell’intento di sottrarre le stesse alla cognizione dell’autorità giudiziaria, per rendere tale soluzione più spedita e sollecita. Si ricorre all’arbitrato per risolvere problemi di quantificazione del danno o comunque di carattere tecnico, mentre l’interpretazione del contratto (o di singole clausole) è competenza dell’Autorità Giudiziaria.
Arretrato (premio)
Premio o rata di premio relativo a contratto di assicurazione riconosciuto e non incassato.
Assicurato
È il soggetto che, nelle assicurazioni contro i Danni (alle cose o al patrimonio), viene sollevato, in termini economici e nei limiti convenuti, dalle conseguenze dannose di un sinistro. Può coincidere con il contraente del contratto di assicurazione oppure no, ma deve comunque avere interesse all’assicurazione.
Assicuratore
Nel linguaggio comune questo termine indica impropriamente chi è a contatto con la clientela (agente, subagente, produttore, broker).
Assicurazione (contratto di)
È il contratto mediante il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Tanto nel codice civile quanto nelle leggi speciali (D.P.R. 449/59, L. 295/78 e L. 742/86) le assicurazioni sono suddivise in due grandi categorie: contro i danni e sulla vita.
Assicurazione fluttuante
Assicurazione che viene prestata quando si è in presenza di elementi variabili nel corso dello stesso periodo assicurativo. La garanzia viene adeguata in base alla denuncia delle quantità da parte dell’assicurato con una regolazione finale del premio dovuto.
Assicurazione obbligatoria (dei veicoli a motore e dei natanti)
La legge 24/12/1969 n. 990, (G.U. del 3/1/1970), introduceva anche in Italia l’obbligo della assicurazione per i veicoli senza guida di rotaie modificata poi dalla legge 26/2/1977 n. 39. Le Direttive Comunitarie hanno poi portato alla liberalizzazione delle tariffe a partire dal 1994.
Assicurazioni ordinarie (assicurazione vita)
Sono assicurazioni individuali classificate, secondo le modalità di pagamento delle prestazioni assicurate, in assicurazioni di capitali e di rendite. Le assicurazioni di capitali si dividono a loro volta, secondo la natura del rischio, in Assicurazioni per il caso di morte e per il caso di vita.
Assicurazioni per il caso morte
Sono assicurazioni di capitale che garantiscono il versamento di una somma al beneficiario, alla morte dell’assicurato. Sono definite a Vita intera o temporanee. Sono a Vita intera se il capitale sarà pagato in qualunque epoca avvenga il decesso, mentre sono temporanee se il pagamento avrà luogo solo se il decesso si verificherà entro un periodo determinato.
Assicurazioni per il caso vita
Sono quelle nelle quali l’obbligazione dell’assicuratore è subordinata alla sopravvivenza dell’assicurato a una certa scadenza. Secondo le modalità di pagamento delle prestazioni garantite, si distinguono in assicurazioni di capitali e di rendite.
Assicurazioni previdenziali
Sono contratti di assicurazioni collettive stipulati, di norma, nelle forme di rendita differita, di assicurazione mista o di temporanea decrescente. Le prime due forme vengono utilizzate per integrazioni di trattamenti pensionistici o di indennità di fine rapporto; la terza si presta a garantire, in caso di mutui accesi da cooperative edilizie, il pagamento del debito residuo.
Assicurazioni rivalutabili
Sono forme assicurative sulla vita con la seguente caratteristica: la prestazione dell’assicuratore varia annualmente in base al rendimento della riserva matematica afferente questo tipo di polizza e costituita in gestione separata. Il premio annuo può essere costante o rivalutabile.
Assicurazioni sociali
Sono costituite da prestazioni, intese a garantire la sicurezza sociale, erogate da enti pubblici, non in base al contratto di cui all’art. 1882 C.c., ma secondo apposite norme di legge.
Assistenza
Di recente introduzione per recepire una Direttiva Comunitaria (84/641), nel Ramo Assistenza si configurano tutte le prestazioni (circa 40) che in precedenza venivano offerte agli assicurati (soprattutto nel Ramo R.C.Auto) da Società di Servizi che stipulavano specifici accordi con le imprese. Molte di queste società hanno richiesto ed ottenuto dagli organi di controllo l’autorizzazione ad operare come vere e proprie imprese di assicurazione, sia pure limitatamente al solo Ramo Assistenza. A loro volta numerose imprese hanno richiesto ed ottenuto la autorizzazione ad operare anche in questo Ramo.
Attestato di rischio
È il documento che, alla scadenza di un contratto di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, deve essere consegnato al contraente. Contiene l’indicazione dei dati prescritti, tra cui la classe di merito (formula "bonus-malus") di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’anno successivo.

Benefici di mutualità
Essi vengono concessi da talune società mutue assicuratrici e sono destinati ai Soci/Assicurati (vedi Art. 2546, C.c.).
Beneficiario
È il soggetto che, in base alla designazione fatta dal contraente, riceve le prestazioni dell’assicuratore. Questa figura può coincidere con quelle del contraente e/o dell’assicurato, o con una sola di queste o con nessuna. Non è un soggetto del contratto, ma acquista un diritto per effetto della designazione.
Block policy
Viene così definita una speciale polizza "danni ai beni" che contempla tutti i rischi ai quali la specifica attività è sottoposta. Normalmente si stabilisce che "sono compresi tutti gli eventi salvo quelli esplicitamente esclusi".
Bonus – Malus
È il termine indicante una forma di personalizzazione della tariffa R.C. auto, attuata assegnando le assicurazioni delle autovetture ad apposite classi di merito in funzione della sinistrosità riscontrata nel periodo di osservazione. In assenza di sinistri, si ottiene un bonus e si scala di una classe. In presenza di sinistri si sale di due classi e si è perciò penalizzati con il malus.

Capitale assicurato
È la somma assicurata che viene dichiarata dal contraente e che assume il valore di esistenza delle cose da assicurare.
Capitale assicurato (assicurazione vita)
È la somma di denaro dovuta al beneficiario di un’assicurazione sulla Vita, in alternativa all’erogazione di una rendita, ad una data fissa (esistenza in vita dell’assicurato ad una certa data) o al verificarsi della morte dell’assicurato.
Caso fortuito
Si tratta di situazioni non umanamente prevedibili e quindi non ovviabili con la normale diligenza. La prova delle casualità dell’evento libera dalla responsabilità.
Certificato di assicurazione
È rilasciato dall’assicuratore della R.C.Auto e natanti per attestare che il veicolo (o il natante) è assicurato. Riporta il periodo di validità della assicurazione. Esso fa fede nei confronti dei terzi estranei al rapporto assicurativo.
Clausole
Costituiscono le condizioni di polizza: esse possono essere stabilite contratto per contratto, uniformemente adottate per tutti i contratti, oppure fissate per categorie di contratti.
Clausole abusive
Il concetto di clausola abusiva nasce dal diritto speciale voluto dall’U.E. per tutelare i consumatori contro gli squilibri normativi contrattualmente posti in essere a loro danno. L’Unione ha dettato i principi affinché gli Stati Membri provvedano sollecitamente a dotarsi di norme speciali atte a colpire, con l’inefficacia, le clausole abusive, ossia che sono gravate da tale squilibrio, quando siano inserite nei contratti stipulati dai consumatori, ivi compresi gli utenti del servizio assicurativo (trattasi infatti di una tutela che va al di là di quella contenuta nell’Art. 1932 C.c.) e dei servizi cosiddetti parassicurativi.
Clausole onerose o vessatorie
Sono clausole gravose per uno dei due contraenti (perché impongono decadenze, sospensioni nell’erogazione delle prestazioni, deroghe alla competenza della Autorità Giudiziaria ecc.), per cui il legislatore ha ritenuto necessario richiamare espressamente l’attenzione di chi dovrà sottostare a tale gravosità. Ciò avviene mediante il meccanismo dell’approvazione specifica delle clausole onerose, previsto dagli articoli 1341 e 1342 C.c.
Colpa
Comportamento (commissivo od omissivo) caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline che dà luogo ad un fatto illecito non intenzionale, dato che l’intenzionalità del soggetto agente verte solo sull’azione e non anche sul risultato, che resta involontario anche se previsto o prevedibile.
Concorso di colpa
È la situazione che si determina quando un fatto dannoso non può essere riferito in via esclusiva ad un unico responsabile, perché dovuto ai comportamenti colposi (paritetici o caratterizzati da una diversa gradazione della colpa) di più soggetti. Un tipo di concorso di colpa è quella legislativamente presunta in ordine alla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, per cui, in caso di scontro, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Condizioni generali (di assicurazione o di polizza)
Sono le condizioni generalmente predisposte a stampa dall’assicuratore. A volte sono integrate da condizioni particolari, speciali e/o aggiuntive (che valgono solo se richiamate) e da condizioni dattiloscritte, aggiunte appositamente, che prevalgono su quelle stampate, anche se queste non siano state cancellate.
Condizioni particolari
Sono quelle che, concordate di volta in volta dalle parti in relazione al contratto da stipulare, disciplinano gli aspetti specifici del medesimo.
Condizioni speciali
Sono quelle elaborate preventivamente dall’assicuratore in vista di aspetti particolari di una determinata categoria di contratti assicurativi. Sono di solito prestampate in aggiunta a quelle generali e tenute separate da queste, ma valgono solo se espressamente richiamate.
Constatazione amichevole (modulo di)
È uno speciale stampato, Modulo CID, di denuncia di sinistro R.C.Auto, che necessariamente deve essere compilato (e sottoscritto) da entrambe le parti, per rappresentare le modalità di un incidente stradale, al fine di beneficiare del sistema di liquidazione accelerato, di cui al D.L. 857/76 conv. L. 39/77. Tale sistema, consente al conducente, che nel sinistro non ha responsabilità, di ottenere dal proprio assicuratore la liquidazione del danno.
Contratto
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. I contratti a prestazioni corrispettive si distinguono in: commutativo (il contratto nel quale, fin dal momento della sua conclusione, ciascuna delle parti sa quale sia l’entità del vantaggio e rispettivamente del sacrificio che riceverà dal contratto); aleatori (il contratto nel quale, per ciascuna delle parti, il vantaggio o il sacrificio dipenderà dalla sorte).
Contratto di adesione
È quel contratto realizzato mediante moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, per cui l’altro contraente può solo aderirvi (o respingerlo) in blocco, senza cioè potere contrattare clausola dopo clausola.
Contro-assicurazione (assicurazione vita)
Clausola contrattuale che prevede la restituzione del o dei premi pagati, nel caso che l’assicurato: muoia durante un periodo di tempo prestabilito (caso vita), o sopravviva ad una data fissata (caso morte).
Convenzione
È così definito ogni accordo tendente a convenire condizioni speciali relativamente a contratti assicurativi nei diversi Rami, quando riferiti a gruppi omogenei di persone. La convenzione quindi può riferirsi a dipendenti di una stessa azienda (o parte di essi), iscritti ad una associazione, ecc.
Convenzione indennizzo diretto
Detta anche C.I.D., vi aderisce la maggior parte delle imprese di assicurazione per consentire al danneggiato, per i soli danni al veicolo, di ottenere il risarcimento direttamente e molto più brevemente dalla propria impresa di assicurazione per la R.C.Auto. Ciò vale attualmente per incidenti che coinvolgono solo due veicoli, semprechè non vi siano lesioni a persone, che i due conducenti sottoscrivano il modello di denuncia sinistri denominato constatazione amichevole e che l’entità del danno non sia (1994) superiore a 10 milioni.
Cose assicurate (alienazione)
L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, dato che diritti e obblighi passano all’acquirente se questi, saputo del contratto, non dichiara all’assicuratore di rifiutare il subentro entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione. L’assicurato che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione ed all’acquirente l’esistenza del contratto, deve continuare a pagare i premi.

D.I.C. (Difference In Conditions)
È una particolare polizza integrativa che ricomprende in garanzia alcune condizioni particolari che sono normalmente dichiarate escluse od assicurabili a pattuizione speciale dalle polizze tradizionali.
Danno
In ordine al contratto di assicurazione è la diminuzione patrimoniale subita dall’assicurato in conseguenza di un sinistro. Può essere diretto, indiretto o consequenziale a seconda che sia, o meno, conseguenza diretta del sinistro stesso. In riferimento ai fatti illeciti è il pregiudizio che deriva dalla violazione di un diritto assoluto. Può essere patrimoniale o non patrimoniale, a seconda che incida sul patrimonio del danneggiato oppure sulla sua sfera psicofisica e si concretizzi, quindi, in dolore, sofferenze, ansie ecc.
Danno (non patrimoniale)
Riguarda la sfera psichica, incidendo sulla stessa con dolori, ansie e paure per un fatto interessante la propria persona (es. lesioni personali riportate) o la persona altrui (es. morte di un congiunto), ma in presenza, in questo caso, di particolari vincoli affettivi. È risarcito solo quando il fatto contiene gli estremi di un reato.
Danno (patrimoniale)
È l’incisione inferta dal fatto illecito alla sfera patrimoniale (della vittima) attuale (danno emergente) o futuro (lucro cessante).
Danno biologico
Configurazione di danno, indipendente dalle due configurazioni tradizionali (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), elaborata dalla giurisprudenza e riscontrabile in qualsiasi pregiudizio arrecato alla persona umana a titolo di lesione del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 della Costituzione. Questo danno, sia pure assorbendo quello alla capacità lavorativa (generica), può coesistere, in caso di lesioni personali, col danno patrimoniale (costituito dall’eventuale capacità lavorativa) e col danno non patrimoniale (morale).
Danno emergente
È costituito esclusivamente dalle spese sopportate a seguito del sinistro (per cure, per riparare beni, ecc.).
Danno extra-contrattuale
È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali.
Decorrenza
Data di inizio dell’assicurazione; se il premio è corrisposto contestualmente alla stipulazione della polizza, essa coincide con la data di effetto della garanzia.
Delitto colposo
È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso senza volontà né intenzione di commettere alcun reato e cagionato per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.
Delitto doloso
È doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale
Si ha quando il fatto delittuoso risultante dall’azione del soggetto agente, si colloca al di là delle intenzioni di quest’ultimo, come quando un tale colpisce un avversario con l’intenzione di dargli un pugno e disgraziatamente ne causa la morte (è omicidio preterintenzionale).
Denuncia (di sinistro)
È l’avviso del sinistro che l’assicurato deve dare (all’assicuratore o al suo agente) normalmente entro tre giorni da quello del sinistro stesso o da quello in cui esso assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità, oppure entro ventiquattro ore per l’assicurazione contro la mortalità del bestiame. In certi casi (ad es. sinistri mortali nel Ramo Infortuni) è prescritto che la denuncia venga fatta precedere da telegramma. L’avviso non è necessario se l’assicuratore o l’agente intervengono, entro il precedente termine di tre giorni, alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. L’inadempimento doloso all’obbligo dell’avviso, comporta la perdita dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore.
Dichiarazioni precontrattuali
Sono le informazioni con le quali il contraente e l’assicurato forniscono all’assicuratore gli elementi per la valutazione del rischio, nonché ogni altro elemento, quale, ad esempio, i sinistri sofferti in precedenza.
Difetto di informazione
Omissione o imprecisione di adeguate informazioni sulle modalità d’impiego ed uso dei prodotti e sugli sviluppi dei rischi conseguenti. Ne deriva responsabilità civile (extracontrattuale o contrattuale).
Differimento (divieto di)
È vietato, eccetto che nell’ultimo anno di vigore dell’assicurazione, assicurare con effetto differito le stesse cose già assicurate da altro assicuratore.
Diminuzione del rischio
Modificazione intervenuta dopo la stipulazione del contratto, tale da permettere di determinare un premio inferiore a quello pattuito in polizza. L’assicuratore ha pertanto l’obbligo di ridurre il premio a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione del nuovo stato di cose, ma può anche rinunciare alla prosecuzione del contratto.
Disdetta
È la comunicazione, inviata entro il termine prescritto, dall’assicurato all’assicuratore (o viceversa) per evitare la tacita rinnovazione del contratto. Si configura come tale anche la comunicazione inviata dall’assicuratore all’assicurato e contenente il preavviso prescritto, intesa a far cessare il rapporto contrattuale dopo una denuncia di danno.
Dolo
Comportamento (commissivo od omissivo) intenzionale, traducentesi in un fatto illecito, in cui l’intenzionalità verte sull’atto del soggetto agente e sul risultato che ne consegue.
Durata dell’assicurazione
Inizia, di norma, dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto e termina alle ore 24 del giorno ivi indicato come data di scadenza finale. Nelle assicurazioni contro i Danni, se tale lasso di tempo supera il decennio, trascorso questo interamente, la parti possono recedere dal contratto nonostante patto contrario. Il contratto può rinnovarsi tacitamente anche più volte, per un periodo pari a quello iniziale, ma ogni volta per non più di due anni.

Eredi legittimi
Sono le persone a favore delle quali opera la prestazione della garanzia (Vita o Infortuni) in assenza di un beneficiario designato.
Esclusioni
Ogni polizza, quale che sia il Ramo di appartenenza e l’oggetto della garanzia, elenca dettagliatamente tutte le ipotesi in cui la garanzia stessa non è operante per la tipologia degli eventi. Titolo della relativa clausola è di solito "esclusioni" o "delimitazioni".
Escussione della fidejussione
Qualora il soggetto che ha presentato una fidejussione sia inadempiente agli obblighi assunti, il creditore dell’obbligazione, beneficiario della fidejussione o della polizza fidejussoria, escute la fidejussione.
Esonero (dal pagamento del premio)
Clausola delle polizze sulla vita che prevede l’esonero dal pagamento dei premi qualora sopravvenga invalidità totale e permanente dell’assicurato.
Età computabile (o di ingresso)
Nelle assicurazioni sulla vita l’età dell’assicurato si determina in generale ad anni interi, trascurando la frazione d’anno inferiore a sei mesi e computando invece come anno intero la frazione superiore a sei mesi.

Fallimento (dell’assicurato)
Il fallimento dell’assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i Danni, salvo patto contrario e salva l’applicazione dell’art. 1898 del codice civile, se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell’assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Fatto illecito
Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge, a tutela della collettività, o in un comportamento che violi un diritto assoluto, valido verso tutti, del singolo. Può essere doloso o colposo. Esso dunque non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito dà luogo a responsabilità extracontrattuale (o aquiliana), l’inadempimento a responsabilità contrattuale.
Fidejussore
È fidejussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui.
Foro competente
L’individuazione del foro competente, ossia della sede giudiziaria cui rivolgersi in caso di controversia, viene effettuata in base alle norme del codice di Procedura Civile, salvo che tale individuazione avvenga in base ad una norma contrattuale predisposta dalla parte che vi ha interesse e accettato dall’altra parte. 
Franchigia
Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico dell’assicurato.
Furto, assicurazione
Contratto di assicurazione con il quale determinati beni vengono garantiti contro gli eventi dannosi determinati da: furto, rapina, guasti cagionati dai ladri, scippo, ecc. Spesso la polizza prevede condizioni aggiuntive, convenute, per estendere la garanzia ad altre tipologie di eventi o soggetti (es.portavalori).
 
Garanzie accessorie
Termine di uso comune per definire, in vari tipi di contratto, le estensioni di garanzia concesse con (o senza) soprappremi.
Garanzie di fornitura
Prestazione di garanzia di particolare necessità per attività industriali per la commercializzazione di beni conseguenti che possono presentare imperfezioni di lavorazione oppure essere oggetto di danni accidentali che si verificano entro un certo lasso di tempo prestabilito in contratto.
Globale, assicurazione o polizza
Tipologia contrattuale che è così definita in quanto accorpa, in una unica polizza, garanzie proprie di Rami diversi, spesso soggette a imposte governative di varia entità sui relativi premi. 

Impignorabilità e insequestrabilità delle prestazioni
Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario di un’assicurazione sulla vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva (pignoramento) o cautelare (sequestro conservativo). Restano tuttavia salvi taluni diritti dei creditori e degli eredi, ma solo rispetto ai premi pagati.
Impresa di assicurazione
È il soggetto contrattuale la cui caratteristica specifica è quella di essere finalizzata all’esercizio delle assicurazioni. Per legge, l’impresa di assicurazione deve essere costituita in forma di ente pubblico, di società per azioni, oppure di società mutua o cooperativa.
Incendio, assicurazione
Contratto di assicurazione con il quale vengono garantiti gli eventi dannosi determinati da: incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta aerei, acqua condotta, urto veicoli stradali; nonché condizioni aggiuntive o speciali che vengono specificatamente convenute quali, ad esempio, eventi atmosferici, eventi socio-politici, danni indiretti, spese di ricostruzione, fenomeno elettrico, rischio locativo, ricorso di terzi, ecc.
Infortuni, assicurazione
Le polizze che hanno per oggetto l’evento infortunio sono fondamentalmente articolate su alcune tipologie contrattuali e, più precisamente: individuali e cumulative, a loro volta riferite a rischi professionali, extraprofessionali (o entrambi), a rischi della circolazione, aeronautici, ecc. Il relativo premio lo si determina applicando un tasso per mille sulle somme assicurate per morte e per invalidità permanente; per lira sulla somma assicurata (diaria) per inabilità temporanea. Tassi che sono, ovviamente, commisurati alla pericolosità della attività professionale esercitata. Soprappremi possono essere applicati per la pratica di attività sportive più o meno pericolose o per particolari estensioni di garanzia. Le polizze prevedono il rimborso di spese mediche, ricovero, rette di degenza, ecc., sempre che rese necessarie da infortunio indennizzabile.
Infortunio
È un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna (devono ricorrere tutti e tre questi requisiti) che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, l’invalidità permanente o temporanea.
Interesse all’assicurazione
È l’interesse dell’assicurato al risarcimento del danno. Se manca al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, il contratto di assicurazione contro i Danni è nullo. Avanzando una richiesta di risarcimento per danni, l’assicurato è tenuto a fornire dimostrazione di essere titolare di interesse assicurabile. Non fornendola, il contratto invocato è nullo.
Interesse assicurato
In termini pratici e non giuridici rappresenta l’oggetto dell’assicurazione da descriversi con esattezza onde poterlo identificare in ogni momento.
Intermediazione assicurativa
Locuzione generica e comprensiva di tutte le figure professionali che si interpongono fra l’impresa assicuratrice e la clientela, nell’ambito della conclusione dei contratti (agenti, broker, produttori), nonchè dei "canali alternativi" (sinergie Banca – Assicurazione, promotori finanziari, ecc.) di valutazione specifica.
Iscrizione agli albi (agenti e brokers)
È disposta dal Ministero dell’Industria, previo accertamento dei requisiti di legge da parte delle apposite Commissioni Nazionali. Il rifiuto dell’iscrizione è impugnabile davanti il giudice competente. L’accertamento dei requisiti professionali avviene con il superamento di un esame pubblico o la verifica di titoli equipollenti.
Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro
L’I.N.A.I.L., è l’Istituto che presta l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a quei lavoratori che, a norma di legge, debbono essere assicurati dal datore di lavoro. L’assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile nei confronti del lavoratore che beneficia delle prestazioni dell’I.N.A.I.L., ma non per il danno biologico. Tale esonero viene meno per l’accertamento giudiziale (in un processo penale o civile in cui sia presente il datore di lavoro) di un fatto-reato, commesso dallo stesso datore di lavoro o da un dipendente di questi, comportante la perseguibilità d’ufficio.
Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro (rivalsa)
Il datore di lavoro, oltre a dover risarcire il danno biologico causato al dipendente, se perde l’esonero dalla responsabilità civile accordatogli dal testo unico sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, deve far fronte alla rivalsa dell’I.N.A.I.L. per le prestazioni da questo erogate e al maggior danno (rispetto a tali prestazioni) richiesto dal lavoratore danneggiato. Ciò indipendentemente dal danno biologico, comunque indennizzabile ove vi sia responsabilità. La garanzia di R.C.O. ha lo scopo di sollevare il datore di lavoro dal danno economico che, in queste ipotesi, gli deriva.
Istituto nazionale formazione professionale assicurativa (I.F.A.)
L’IFA, è un organismo costituito nel 1979 da imprese di assicurazione per rispondere alle esigenze di crescita professionale di tutti gli operatori del settore. Successivamente, con l’apertura di IFA Scuola e l’avvio di interventi rivolti agli utenti del servizio, l’attività si è estesa alla promozione e diffusione della cultura assicurativa in ogni suo aspetto. All’attività dell’istituto partecipano rappresentanti di tutte le componenti professionali del settore. Possono avvalersi dei suoi servizi anche istituzioni ed enti esterni, interessati ai problemi previdenziali e di gestione del rischio. L’IFA opera su tutto il territorio nazionale e collabora con le principali istituzioni internazionali impegnate nella formazione e nella consulenza per il settore assicurativo. Attualmente fa parte dell’I.R.S.A.
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (I.S.V.A.P.) 
L’I.S.V.A.P., è un ente pubblico costituito nel 1982 per assorbire i compiti di vigilanza già esercitati direttamente dal Ministero dell’Industria. Dal 1991 i suoi compiti sono stati ampliati (specie in fatto di controllo delle partecipazioni di imprese assicuratrici sul capitale di società extrassicurative e viceversa), per cui da mero organo ausiliario del Ministero predetto, l’I.S.V.A.P. è venuto a porsi come compartecipe di questo nella fissazione dell’indirizzo amministrativo del settore. Sono organi dell’I.S.V.A.P.: il Presidente (che è anche Direttore Generale dell’Istituto), il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori. Attraverso il servizio ispettivo, comprendente un corpo di ispettori col rango di Pubblico Ufficiale, l’I.S.V.A.P. svolge la propria attività investigativa indispensabile per l’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli per legge. Nell’ambito del Servizio Ispettivo è istituita una Sezione Reclami, per istruire i reclami degli interessati al servizio assicurativo, agevolare l’esecuzione dei contratti da parte delle imprese assicuratrici, segnalare al Presidente i casi di inadempienza.

Kasko
Assicurazione relativa ai guasti accidentali riportati da un veicolo in conseguenza di avvenimenti relativi alla circolazione. È praticata in due forme (con diverse varianti di tipologia contrattuale):
– copre i danni da urto, collisione o ribaltamento;
– copre i soli danni da collisione con veicoli identificati.

Leasing (assicurazione)
Tipologia contrattuale (in forma singola o di convenzione) che copre i danni subiti dai beni assicurati (ceduti in leasing strumentale o immobiliare) in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso. La garanzia si estende ai danni a terzi in relazione alla proprietà o costruzione dei beni assicurati.
Legge infortuni
Locuzione usata per indicare la disciplina riguardante l’I.N.A.I.L. contenuta nel D.P.R. 1124/65.
Lettera di disdetta
Quando il contraente intenda rinunciare alla prosecuzione di un contratto di assicurazione, è tenuto a manifestare la propria volontà all’impresa inviandole, nei termini e con i modi contrattualmente stabiliti (abitualmente per raccomandata), una lettera di disdetta. Questa deve essere tempestiva, cioè spedita prima che siano decorsi i termini citati (di norma uno, tre, sei mesi) e deve contenere tutti gli elementi atti a identificare la polizza cui si riferisce.
Liberalizzazione delle tariffe
Locuzione usata per indicare l’abbandono, avvenuto nel 1995, in base alle norme comunitarie sulla libertà di concorrenza, dei preesistenti regimi di approvazione ministeriale delle tariffe Vita (L. 742/86, art. 29) ed R.C.Auto (L. 990/69, art. 20)
Limiti territoriali
Ambito geografico entro il quale il contratto di assicurazione esplica i suoi effetti.
Liquidatore sinistri
Soggetto, normalmente dipendente da una impresa, preposto all’operazione di definire e pagare i sinistri e di disporre i relativi pagamenti.
Liquidazione sinistri
Materiale procedura di risarcimento di un danno, attraverso la quale si perviene all’accertamento ed al pagamento del danno stesso.
Liquidazione coatta amministrativa
È l’equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non dell’autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell’impresa assicuratrice. L’organo del potere esecutivo competente è il Ministero dell’Industria, coadiuvato dall’I.S.V.A.P.. La liquidazione coatta dell’impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
Lucro cessante
È il mancato accrescimento patrimoniale, temporaneo o permanente, totale o parziale, conseguente al verificarsi del sinistro e solitamente, a titolo di perdita di capacità lavorativa, oppure (ma solo come configurazione temporanea) per la forzata disattivazione di una fonte di reddito.

Malagestio
Si ha "malagestio" quando l’assicuratore, in relazione ad un’assicurazione R.C., gestisce in maniera non avveduta e tecnicamente non corretta la lite col terzo (rifiutando una conveniente transazione, continuando una lite priva di sbocchi favorevoli, ecc.), per cui alla fine il massimale risulta insufficiente. L’assicurato, se riesce a provare la malagestio, può ottenere che l’assicuratore risponda anche oltre il massimale, onde ristorarlo del danno arrecatogli col suo inadempimento dell’obbligo contrattuale di tenerlo indenne.
Malattia, assicurazione
Le polizze che hanno per oggetto l’evento malattia si articolano su tre tipologie contrattuali che non comportano, di norma, alcun tipo di rimborso in caso di degenza domiciliare:
– Corresponsione di una diaria per ogni giorno di degenza in struttura ospedaliera pubblica o privata, indipendentemente dagli esborsi sostenuti dall’assicurato.
– Rimborso all’assicurato di quanto effettivamente speso per degenza, interventi, esami pre e post ricovero e ciò entro un limite di massimale (per persona, per evento, per anno assicurativo, per nucleo familiare), al netto di quanto eventualmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
– Per il caso di invalidità permanente da malattia.
Margine di solvibilità
Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l’intera attività esercitata nel territorio della Repubblica e all’estero. Esso deve corrispondere al patrimonio netto dell’impresa ed il suo ammontare deve essere almeno pari al più elevato tra due risultati di calcolo ottenuti in rapporto all’ammontare dei premi delle assicurazioni dirette o all’onere medio dei sinistri.
Massimale
Rappresenta la massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale l’assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Classico della R.C., ma non limitato ad essa, il termine ricorre anche nel Ramo Malattia, nel ricorso terzi, ecc.
Massimali minimi (per l’assicurazione obbligatoria rc auto e natanti)
Sono quelli originariamente stabiliti in un’apposito allegato alla legge istitutiva dell’assicurazione obbligatoria R.C.Auto e natanti, poi modificati ripetute volte mediante decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta del Ministro dell’Industria.
Mediatore o broker
Chi esercita, individualmente o in forma societaria, la mediazione assicurativa o riassicurativa, detta anche brokeraggio.
Mercato assicurativo (e riassicurativo)
È così definito l’insieme delle imprese operanti nel settore della assicurazione e della riassicurazione.
Miniriforma
Definisce una serie di riforme e di modifiche alla legge 990/69 introdotta alla fine del 1976 circa l’assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti. 

Nesso di causalità
È la relazione di causa-effetto che deve sussistere fra il fatto illecito ed il danno, affinché vi sia responsabilità in capo all’autore del fatto stesso. Il concetto è espresso dall’art. 2043 C.c. che fa scaturire la responsabilità dal fatto illecito "che cagiona" ad altri un danno ingiusto.
Norme inderogabili
Sono quelle, indicate dal legislatore dagli articoli 1882 usque 1931 C.c., derogabili solo se in senso più favorevole all’assicurato e perciò sostituite, in caso di deroghe sfavorevoli, dalle corrispondenti disposizioni di legge.

Obbligo della assicurazione
Nel linguaggio comune ci si riferisce a quanto previsto a proposito di veicoli a motore senza guida di rotaie ed ai natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate e muniti di motore di potenza non superiore ai 3 HP. Ma in realtà l’ordinamento contiene molti casi di assicurazioni obbligatorie prescritte dal codice della navigazione (per gli aerei) e da leggi diverse (per altre situazioni: dal trattamento del gas liquefatto in bombole, alla caccia), ecc. 

Pegno (assicurazione vita)
Le somme assicurate possono essere date in pegno. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sull’originale di polizza o su appendice. In caso di pegno, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto del vincolatario.
Pejus
Condizione di penalizzazione, pertinente al Ramo R.C. auto, settore veicoli per il trasporto di cose, che viene applicata se nel periodo di osservazione precedente sono stati pagati più sinistri. La liberalizzazione delle tariffe rende questa norma di applicazione facoltativa da parte delle imprese.
Perfezionamento
Indica la sottoscrizione della polizza da parte del contraente, con contestuale pagamento della prima rata di premio.
Periodo di assicurazione
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia. Salvo il caso di polizze temporanee, esso è normalmente di un anno.
Perito assicurativo
Esperto in specifici settori merceologici che svolge la sua attività di valutazione e stima di valori, danni od accertamenti di particolari situazioni, connesse alla natura ed alle conseguenze di un sinistro.
Pignoramento (assicurazione vita)
Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, alla imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Polizza di assicurazione
È il documento che prova l’assicurazione e che l’assicuratore è obbligato a rilasciare (munito della sua firma) al contraente. Della polizza, l’assicuratore è tenuto a rilasciare duplicati o copie a richiesta ed a spese del contraente, con la facoltà di farsi presentare o restituire da questi l’originale. Tale documento contiene l’individuazione del contraente, delle persone o delle cose assicurate e le condizioni che regolano l’assicurazione, il premio, i limiti di garanzia ecc. È firmato dall’assicuratore e dal contraente.
Polizza a libro matricola
Prassi in uso soprattutto nel Ramo R.C.Auto, che consente di gestire con un singolo contratto tutti i veicoli di proprietà dello stesso contraente, purché in numero non inferiore a 50, consentendo inclusioni ed esclusioni durante l’anno e calcolando poi con apposita regolazione il premio dovuto, dedotto quanto corrisposto anticipatamente.
Polizza cauzionale
Nei casi in cui un soggetto, per obblighi derivanti dalla legge o da contratto sia tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, può evitare di immobilizzare denaro, stipulando con impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il Ramo Cauzione, una polizza cauzionale a favore del creditore dell’obbligazione. La polizza ha la stessa funzione tecnico – giuridica della cauzione in denaro.
Polizza cumulativa
Quando, in una polizza Infortuni, assicurato e contraente non si identificano in un unico soggetto, il contratto si definisce cumulativo, indipendentemente dal numero delle persone assicurate.
Polizza fidejussoria
Nei casi in cui un soggetto è obbligato a prestare una fidejussione di terzi a garanzia degli impegni derivantigli da disposizioni di legge o di contratto, ove consentito o concordato, può stipulare una polizza fidejussoria con impresa autorizzata all’esercizio del Ramo Cauzione, a favore del creditore dell’obbligazione.
Polizza globale
Termine di uso comune per indicare una polizza che prevede garanzie relative a più Rami contemporaneamente. Esempio classico è la polizza globale fabbricati, nella quale spesso coesistono più garanzie e Rami diversi (incendio del fabbricato, cristalli, infortuni del portiere, ecc.).
Premio
È la prestazione dovuta dal contraente all’assicuratore; è, in sostanza, il "prezzo" dell’assicurazione. È dovuto per intero anche se frazionato in più rate.
Premio lordo
Premio imponibile, maggiorato delle imposte.
Premio minimo
Premio contrattualmente predeterminato, dovuto dal contraente anche qualora per effetto di regolazione passiva, spettasse al contraente stesso un rimborso tale da ridurre sensibilmente il premio anticipato.
Premio puro
Il premio puro è determinato sulla base della sinistrosità presunta e quindi per far fronte ad essa. Si ottiene mettendo in relazione la frequenza dei sinistri con il costo medio dei sinistri stessi, entrambi stimati.
Prescrizione
Estinzione di un diritto, in quanto non esercitato dal titolare del medesimo per il tempo determinato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in un anno. Quelli derivanti da trattati di riassicurazione in due anni.
Probabilità
Si dice probabilità di un evento il rapporto tra il numero dei casi favorevoli all’evento e il numero dei casi possibili.
Promotore finanziario
È promotore finanziario chi, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente le attività di intermediazione finanziaria. Tali attività devono essere svolte solo per conto e nell’interesse di una sola società di intermediazione mobiliare.
Proporzionale
È la regola per cui resta a carico dell’assicurato la parte di danno proporzionale alla differenza tra il valore risultante al momento del sinistro e quello assicurato, in quanto l’assicurazione copre solo una parte del valore della cosa assicurata.
Provvigione
E’ distinta in:
– provvigione di incasso, destinata a compensare l’attività di incasso del premio, la gestione amministrativa del contratto e, in qualche caso, anche l’esecuzione di determinati compiti in caso di sinistro;
– provvigione di acquisto, destinata a remunerare l’attività di acquisizione del contratto. Questa, nel caso di contratti con durata poliennale, può essere corrisposta in forma ricorrente, ad ogni incasso del premio, o in forma precontata (anticipata) sul cumulo di tutte le annualità di premio previste dal contratto all’atto dell’incasso della prima. Per i contratti di durata annuale la provvigione di acquisto è corrisposta solo ricorrentemente, ad ogni rinnovo. In alcuni Rami assicurativi (es. R.C.Auto) la provvigione di incasso e di acquisto è corrisposta in forma unificata. 

Quietanza di danno
È il documento attestante l’avvenuto pagamento da parte dell’assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una transazione, il documento succitato assume la forma di atto di transazione e quietanza.
Quietanza di premio
È il documento che emette l’impresa per attestare il pagamento delle rate di premio successive alla stipulazione della polizza. Deve recare la firma della persona autorizzata ad effettuare l’incasso, nonchè la data (e a volte l’ora) dell’avvenuto incasso.
 
R.C. contrattuale
È la responsabilità originata dalla violazione di diritti relativi, ossia derivanti da un contratto. Contiene una presunzione di colpa nei confronti di chi non adempie, in tutto o in parte, all’obbligazione, nel senso che questi risponde dei danni derivanti dal suo inadempimento, ove non riesca a dimostrare che quest’ultimo non è dipeso da sua colpa.
Ramo
Gestione della forma assicurativa corrispondente ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari, con il relativo bagaglio tecnico costituito da cognizioni inerenti ai principi assuntivi e liquidativi, alle condizioni generali e particolari di assicurazione ecc. Le direttive comunitarie recepite con la legge italiana 295/78 (direttiva 73/239/C.E.E. modificata dalla direttiva 76/580/C.E.E.) e 742/86 (direttiva 79/267/C.E.E.) sono corredate, rispettivamente, da un elenco di 18 Rami concernenti le assicurazioni contro i Danni e da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni sulla Vita, nonchè alle operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi.
Rate di premio
Importi, scadenti a date contrattualmente prefissate, costituenti l’intera annualità di premio o frazioni di essa. Il premio, infatti, si considera riferito all’anno (salvo diversa pattuizione), ed è interamente dovuto anche quando ne sia stato consentito il frazionamento in due o più rate, con eventuale applicazione di un interesse di frazionamento.
Recesso per sinistro
Facoltà che si riserva l’assicuratore di risolvere il contratto in relazione agli elementi emersi a seguito di ciascun sinistro. Tale facoltà è stata ridimensionata per effetto della normativa comunitaria oggi recepita in tema di clausole abusive.
Regolazione del premio
Forma di conguaglio, prevista da un’apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (fatturato, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (premio provvisorio) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, o del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all’elemento variabile prescelto.
Rendita
Somma di denaro, dovuta periodicamente dall’assicuratore al beneficiario di un’assicurazione sulla Vita.
Rendita semplice
E’ una rendita perpetua costituita mediante cessione di un capitale.
Rendita vitalizia
Prestazione periodica per la durata della vita del beneficiario o di altra persona, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale. La rendita vitalizia può costituirsi anche per testamento.
Revoca (del beneficiario)
La designazione del beneficiario è revocabile con dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l’evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
Risarcimento
È l’obbligazione che grava sul responsabile per riparare il danno cagionato, da un fatto doloso o colposo, ad una terza persona. Nell’ambito dell’assicurazione R.C., solitamente vi è coincidenza fra risarcimento dovuto al terzo dall’assicurato e indennità dovuta a quest’ultimo dall’assicuratore per tenerlo indenne. Tuttavia vi sono situazioni in cui siffatta coincidenza non si realizza. Talvolta lo stesso legislatore si riferisce al concetto di risarcimento per indicare quello di indennità.
Rischio
È la probabilità che un certo evento si verifichi e l’entità dei danni che ne possono derivare. Viene definito "rischio" anche la specifica esposizione assicurativa ad un certo evento che, a seconda del Ramo al quale è ascrivibile, assume un connotato particolare.
Risk management
Letteralmente "gestione dei rischi" (dell’azienda). Consiste nella efficiente pianificazione delle risorse aziendali necessarie a proteggere l’equilibrio economico e finanziario – come pure la capacità operativa dell’azienda stessa – se in presenza di eventi dannosi, onde stabilizzare il costo del rischio sul breve e sul lungo periodo, minimizzando costo ed effetti del rischio sui singoli esercizi.
Rivalsa
Termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione dell’assicuratore che ha pagato l’indennità nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso dell’assicuratore solvente verso i coobbligati, quanto, infine, l’azione dell’assicuratore nei confronti del proprio assicurato per recuperare importi pagati a terzi danneggiati, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali.

Sinistro
Indica il verificarsi del pericolo per il quale è prestata la garanzia, (ad esempio, in una polizza per gli incendi, il sinistro è rappresentato dall’incendio che mette in fiamme il bene assicurato).
Scoperto
Somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell’ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell’assicurato, espressa in percentuale. Può coesistere con la franchigia.
Somma assicurata
E’ indicata in polizza, fermo restando che nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Diverso il discorso per le assicurazioni di persone, sulla Vita o contro gli Infortuni, ove non si pone, , il problema del valore al tempo del sinistro. Nei Rami Infortuni e Vita viene spesso adottato il termine – in questo caso equivalente – di capitale assicurato.
Spese di conservazione
Esborsi sostenuti dall’assicurato o da terzi per suo conto, allo scopo di evitare o ridurre un danno risarcibile dagli assicuratori.
Spese di giustizia (in un procedimento penale o civile)
Sono le spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali.
Storno
Operazione contabile consistente nell’annullamento di una partita (relativa ad una rata di premio o all’importo risultante da un’appendice di polizza) per l’impossibilità di conseguire l’incasso o per altri motivi (sostituzione polizza).
Svalutazione monetari
Rispetto ai risarcimenti dovuti ai terzi relativi ad assicurazioni R.C., l’inflazione obbliga ad aumentare l’importo del debito per mantenerne inalterata, alla luce degli indici predetti, l’entità reale.

Tariffa
Elencazione dei premi da prospettare alla clientela in ordine alla copertura delle diverse tipologie di rischio, relativamente ai singoli Rami.
Tasso di premio
Tasso, generalmente da conteggiarsi sulla somma assicurata, per determinare il premio richiesto dall’assicuratore a fronte della garanzia prestata.
Tasso di rivalutazione
È il tasso che si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico di tariffa, la differenza tra il tasso retrocesso e il suddetto tasso tecnico.
Tasso forfettario
Percentuale che, in relazione ai vari rischi e all’incidenza determinata dall’esistenza di più somme assicurate, consente di prendere in considerazione unicamente il totale di queste, semplificando il conteggio del premio.

Unione Europea Assicuratori
Organismo professionale costituito fra agenti professionisti. Definito anche UEA/Ordine del delfino.
Usura
Definisce l’insieme del logorio, corrosione e deterioramento subito dalle attrezzature e macchinari.

Valore
La cosa assicurata ha un valore, stabilito all’atto della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Vincolo
Le somme assicurate possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o su appendice. Relativamente alle assicurazioni Vita, nel caso di vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto del vincolatario.

tratto da: fondiariasaimatera.it