Assicurare un veicolo contro i danni causati a terze parti durante la circolazione, è un obbligo sancito dalla legge n. 990/1969, vigente verso tutti i veicoli a motore compresi: motocicli, assicurazione autocarro, assicurazione camper, mezzi agricoli, rimorchi, ecc., che dichiara che:
“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile (R.C.Auto) verso i terzi…”.
In caso di incidente, la copertura estende la responsabilità alla compagnia assicuratrice, che si sostituisce al conducente del veicolo occupandosi direttamente del risarcimento dei danni da esso causati.
Oggi, il mercato delle assicurazioni è stato liberalizzato e per questo, prima della stipula di un contratto assicurativo R.C.Auto è bene considerare le diverse tariffe proposte da ogni compagnia, informandosi sul costo dei premi assicurativi di più società in modo da trovare la tariffa più vantaggiosa presente sul mercato.
Seguire alcuni semplici accorgimenti nello scegliere la polizza, può servire per comprendere quale assicurazione risulta essere più idonea in base a delle specifiche esigenze:
- confrontare i premi assicurativi delle differenti compagnie;
- richiedere preventivi gratuiti agli assicuratori contattati;
- verificare che l’assicuratore abbia compreso appieno le esigenze esposte nella stesura del contratto;
- scegliere il massimale;
- accertarsi di essere stati introdotti nel corretto livello di bonus malus;
- valutare non solo la tariffa applicata durante il primo anno, ma anche quella prevista per gli anni successivi, sia nel caso di uno o più incidenti che di nessuno;
- esaminare a quanto è stata fissata la franchigia;
- assicurarsi che la polizza includa l’estensione europea.
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